Risoluzione per il trasferimento dei detenuti stranieri

Roma, 11 settembre 2018

La III Commissione

premesso che:

nelle case circondariali d’Italia sono detenute e/o ristrette 58.745 persone, secondo i dati forniti dal Ministro di grazia e giustizia;

la popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.860 persone, secondo il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

nel nostro sistema carcerario si contano, infatti, detenuti provenienti da più di cento Paesi;

i Paesi più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 per cento dei detenuti stranieri), la Romania (13,7 per cento), l’Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la Nigeria (5,6 per cento) e l’Egitto (3,4 per cento);
il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato dallo stesso dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in 137,02 euro;

il costo annuale per i detenuti stranieri sopportato dallo Stato italiano è dunque superiore a novecento milioni di euro;
lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo con la Romania in data 13 settembre 2003 che prevede il trasferimento di detenuti condannati anche senza il loro consenso;

appare dunque opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati bilaterali con Paesi dell’Unione europea ed extraeuropei per consentire il trasferimento dei detenuti per la esecuzione in Patria delle sentenze penali italiane, anche senza il preventivo consenso del detenuto stesso,

impegna il Governo:

ad avviare percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l’Albania, la Tunisia e la Nigeria per il trasferimento dei detenuti al fine dell’esecuzione penale nello Stato di provenienza, anche in mancanza del consenso dell’interessato;

ad avviare nei loro Paesi di origine percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con altri Stati per il trasferimento dei detenuti nei loro Paesi di origine al fine dell’esecuzione penale nello Stato di provenienza, anche in mancanza del consenso dell’interessato.