Ordine del giorno Magistratura onoraria DL Dignità

ORDINE DEL GIORNO  AC 924-A

La Camera,

premesso che: il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure volte al contrasto al precariato, intervenendo in materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato e in materia di licenziamento illegittimo;

una categoria di lavoratori precari da sempre dimenticati dalle riforme degli ultimi anni è quella dei precari della giustizia, i magistrati onorari: reclutati con contratti a termine, continuamente prorogati per necessità, pagati in gran parte a cottimo per ogni udienza svolta e ogni procedimento definito, senza previdenza e diritto alla pensione, senza tutele per maternità, malattia o infortuni sul lavoro;

per far fronte alla grave crisi del sistema giudiziario italiano, affossato da milioni di cause pendenti e da una grave carenza di personale, a partire dalla fine degli anni Novanta, lo Stato ha creato la figura del magistrato onorario, non assunto per concorso, ma reclutato per titoli, per svolgere l’attività in modo non esclusivo, scaricandogli addosso il compito di smaltire migliaia di processi minori, basati su reati di gravità ridotta, e riconoscendogli solo le briciole in termini di sicurezza economica e previdenziale;

negli anni, però, i magistrati onorari sono divenuti affidatari in maniera stabile e continuativa della gestione diretta di interi ruoli di cause ponendosi in una posizione collaterale, ma subordinata, rispetto all’opera dei magistrati togati;

nel silenzio delle istituzioni i magistrati onorari contribuiscono da anni a mantenere a galla il sistema giudiziario italiano, spesso affrontando carichi di lavoro pari a quelli dei colleghi togati pur essendo trattati come lavoratori di “serie B”;

il servizio giustizia è essenziale per un moderno Stato di diritto e l’attuale complessità della vita socioeconomica obbliga ad adeguare le strutture giudiziarie e la sua organizzazione alle crescenti esigenze del Paese;

è necessario dare continuità al servizio della giustizia ed al tempo stesso valorizzare le competenze nonché la produttività ed efficienza dimostrate da tutti i giudici onorari nella gestione dei procedimenti a loro affidati, che costituiscono il 60 per cento del contenzioso totale;

impegna il Governo, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire che i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della presente legge permangano nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell’età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l’ordinato svolgimento dei processi penali e civili;

ad assicurare l’estensione ai magistrati onorari delle incompatibilità, delle guarentigie e del trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell’ordine giudiziario.

DELMASTRO