Interrogazione per concessione autostrade

Roma, 4 settembre 2018

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

DELMASTRO DELLE VEDOVE e LOLLOBRIGIDA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. — Per sapere – premesso che:
la convenzione che regola la concessione delle reti autostradali in favore della società «Autostrade per l’Italia S.p.A.», sottoscritta in data 12 ottobre 1997, analogamente alle altre convenzioni in materia concessoria, prevede anche la decadenza, come strumento sanzionatorio per eventuali inadempimenti;
la natura sanzionatoria della decadenza, oltre a corrispondere ai principi dell’ordinamento, non può essere revocata in dubbio proprio per la sua formulazione nella medesima convenzione, poiché è precisato che «la grave inadempienza (…) relativamente all’esecuzione degli interventi è ravvisabile laddove il Concessionario stesso, volontariamente, ometta di avviare o sospenda arbitrariamente la realizzazione degli interventi»;
la decadenza interviene, quindi, pacificamente in casi di volontaria e grave inadempienza daparte del concessionario;
i princìpi giuridici dell’ordinamento prevedono, in caso di inadempienza di una parte, tanto più se volontaria, la sanzione della stessa e il risarcimento del danno, oltre che la risoluzione del contratto;
incredibilmente e contrariamente ai princìpi che regolano il nostro ordinamento giuridico, nella predetta convenzione, la sanzione a carico del concessionario, in caso di sua gravissima e volontaria inadempienza è «il pagamento da parte del concedente (ANAS) al Concessionario decaduto (Autostrade per l’Italia s.p.a.) di un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibili dalla data del provvedimento di decadenza sino alla scadenza della
concessione»;
in altri termini è stata elaborata una convenzione in cui la sanzione, di fatto, si risolve in unpremio economico, inaugurando il principio del «chi sbaglia … paga lo Stato»;
tale incredibile principio contrasta non solo e non tanto con i princìpi dell’ordinamento italiano, ma anche con la logica e le prassi commerciali –:
quale Ministro sia stato coinvolto nel quadro delle trattative volte a stipulare la predetta convenzione;
se risulti che i dirigenti di ANAS e/o del Ministero competente avessero, ai tempi della stipula, segnalato questa anomalia, e, se del caso, quali motivazioni abbiano indotto ANAS e il Ministero competente ad accettare tale clausola;
se, nel contesto delle indagini della procura della Repubblica sul crollo del ponte Morandi, abbia ritenuto di consegnare tali convenzioni segnalando questa anomalia.